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Statuto A.Ri.F.

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ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE (ODV) AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE

 

Art.1

Costituzione

1. È costituita con sede in Forlì, via Pedriali 12 l'associazione denominata A.Ri.F. (Associazione Rilevatori Faunisti) organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) autonoma, apolitica e pluralista che verrà di seguito denominata associazione.  

2. L'associazione:

  • persegue esclusivamente finalità di utilità sociale;

  • promuove la conoscenza e valorizzazione della fauna selvatica;

  • svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;

  • gestione, progettazione, allestimento di strutture museali ed espositive nel settore delle scienze naturali, nonché centri di educazione ambientale, e centri preposti alla didattica e divulgazione delle scienze naturali. Promozione, divulgazione e diffusione di contenuti scientifici e divulgativi relativi alle scienze naturali, inclusa la realizzazione di eventi pubblici, serate, mostre, corsi, percorsi didattici e divulgativi, ideazione e realizzazione di poster, pubblicazioni, prodotti multimediali;

  • non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

  • impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

  • in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a finì di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

4. L'associazione ha durata illimitata.

 

Art.2

Attività

1. L'associazione svolge le seguenti attività:

  • organizzazione ed esecuzione di censimenti della fauna selvatica e di rilevamenti ambientali;

  • elaborazione di studi e ricerche finalizzate alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico;

  • realizzazione di attività di formazione.

  • Per l’elenco dettagliato delle attività svolte si rimanda all’allegato 1: "Relazione sulle attività svolte"

2. L'associazione individua quale proprio ambito di intervento, tutte le attività con finalità educative, culturali, scientifiche, di tutela e di fruizione del patrimonio storico e naturalistico.

 

Art.3

Soci

1. Il numero dei soci è illimitato; sono soci:

  • i fondatori e tutti coloro che sottoscrivono il presente statuto;

  • tutte le persone che, approvando lo statuto, fanno richiesta di adesione e la cui domanda è accolta dal comitato.

2. Sulle domande di ammissione si pronuncia il comitato direttivo; le eventuali reiezioni debbono essere motivate e sottoposte al giudizio dell'assemblea.

3. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.

4. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

  • dimissioni volontarie;

  • non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;

  • morte;

  • indegnità deliberata dal comitato ed approvata dall'assemblea. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

  1. Non sono ammessi in qualità di soci, o decadono dalla iscrizione alla associazione, coloro che abbiano commesso violazioni di rilevanza penale, delle leggi sulla attività venatoria, sulla protezione dell’ambiente, o che abbiano compiuto reati contro la proprietà e la persona.

 

Art.4

Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto:

  • a partecipare alle assemblee ed a votare direttamente o per delega;

  • a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;

  • a progettare, eseguire, coordinare attività di monitoraggio e/o ricerca (di carattere naturalistico e per conto dell’associazione) sia individualmente che con altri soci, previa approvazione dei progetti da parte del consiglio direttivo;

  • ad accedere alle cariche associative;

  • a recedere dall’appartenenza all'associazione, previa comunicazione in forma scritta alla stessa almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

2. I soci sono tenuti:

  • ad osservare e rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione;

  • a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;

  • a versare le quote sociali ed i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea;

  • a prestare il lavoro preventivamente concordato.

          

Art.5

Organi

1. Sono organi dell'associazione:

  • l'assemblea;

  • il comitato;

  • il presidente;

  • il segretario;

  • il collegio dei revisori dei conti.

 

Art.6

Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.

2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta ogni sei mesi ed in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario;

3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax).

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

  • Ogni associato, persona fisica, dispone di un solo voto;

  • Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta;

  • Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

6. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.

7. L'assemblea ha i seguenti compiti:

  • eleggere i membri del comitato direttivo;

  • eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;

  • approvare il programma di attività proposto dal comitato;

  • approvare il bilancio preventivo;

  • approvare il bilancio consuntivo;

  • approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;

  • stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;

  • deliberare l'esclusione dei soci seguendo i criteri esposti nel comma 4 dell'Art.3

           

Art.7

Comitato direttivo

1. Il comitato è eletto dall’Assemblea ed è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a dieci. Esso può avvalersi di tre membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo;

  • nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il comitato decade dall’incarico,il comitato direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero comitato; nella impossibilità di attuare detta modalità, il comitato può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva assemblea che ne delibera l’eventuale ratifica.

2. Il comitato si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.

3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (fax, raccomandata, telegramma o e-mail);

  • in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze a cui partecipano tutti i membri del comitato

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

5. In prima convocazione il comitato è regolarmente costituito con la presenza  della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

6. Il comitato direttivo è presieduto dal presidente o in caso di sua assenza dal vice presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano.

7. I verbali di ogni riunione del comitato direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso o da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

8. Il comitato ha i seguenti compiti:

  • eleggere il presidente ed il segretario;

  • fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;

  • stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;

  • sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

  • determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

  • accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;

  • valutare ed eventualmente ratificare la fattibilità dei progetti di ricerca presentati dai soci;

  • ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;

  • nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.

    

Art.8

Presidente

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.

2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7, comma 4.

3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.

4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente o dal componente del comitato più anziano di età.

 

Art.9

Segretario

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

  • provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;

  • provvede al disbrigo della corrispondenza;

  • è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

  • predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo.

  • provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;

  • provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;

       

Art.10

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.

2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.

4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

 

Art.11

Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Forlì il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

 

Art.12

Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

 

Art.13

Risorse economiche

  1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

  • quote associative e contributi dei soci;

  • contributi dei privati;

  • entrate patrimoniali

  • contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;

  • contributi di organismi internazionali;

  • donazioni e lasciti testamentari;

  • introiti derivanti da convenzioni;

  • rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.

3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

 

Art.14

Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dal comitato direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

 

Art.15

Bilancio o rendiconto

1. L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

2. Ogni anno deve essere redatto, a cura del comitato, il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 31 marzo dell'anno seguente.

 

Art.16

Norma finale

1. In caso di scioglimento, per qualunque causa , il patrimonio dell'associazione verrà devoluto ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art.17

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

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