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Regolamento Interno

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DISPOSIZIONI PRELIMINARI

 

Art. I

Con questo regolamento interno l'Associazione Rilevatori Faunisti (A.Ri.F.) intende darsi un insieme di norme pratiche atte a favorire e realizzare gli scopi statutari. Esse esprimono disposizioni in merito a :

- Struttura interna dell’A.Ri.F.

- Criteri associativi

- Recessione ed esclusione dei soci

- Organizzazione delle attività dell’A.Ri.F.

- Beni comuni e fondi comuni

- Scioglimento dell'A.Ri.F.

 

Art. II

Il regolamento interno è proposto dal Comitato Direttivo all'assemblea ordinaria o straordinaria dei soci, riunita secondo le modalità dell’ Art. 6 dello Statuto.

In seguito eventuali emendamenti o aggiunte devono essere accompagnati dalle firme di almeno un terzo dei soci, o proposti dal Comitato Direttivo. Gli emendamenti vengono votati all'interno dell'assemblea ordinaria o straordinaria dei soci.

 

Art. III

Questo regolamento non ha effetto retroattivo. Parimenti dicasi per tutti quegli articoli, emendamenti o aggiunte che verranno effettuati a procedere dall'approvazione del regolamento stesso.

 

Art. IV

Il regolamento interno è una fonte subordinata allo statuto, non può quindi modificarne le disposizioni.

 

 

REGOLAMENTO INTERNO dell’ A.Ri.F. n. 1 approvato il 8/01/2008

 

Art. 1 – Organizzazione

Per il raggiungimento delle finalità sociali, l'A.Ri.F., tramite il Comitato Direttivo, può istituire uffici, delegazioni o recapiti in qualsiasi luogo, ove lo ritenga utile.

 

Art. 2 – Domande di adesione

Le richieste di adesione all'A.Ri.F. vanno effettuate per iscritto, utilizzando il modulo predisposto. Possono far domanda d’adesione ad A.Ri.F. tutti coloro che abbiano compiuto il quindicesimo anno d’età e che presentino domanda per iscritto, controfirmata all’esercente la patria potestà se minori.

Sull'ammissione dei nuovi Soci, decide il Comitato Direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri.

 

Art. 3 – Quota associativa

L’importo della quota associativa annuale è deliberato dall’Assemblea su proposta del Comitato Direttivo entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Le persone giuridiche (enti, aziende o società) che iscrivono ad A.Ri.F. un certo numero di propri dipendenti o soci, per un massimo di 4 persone, possono far partecipare alle attività anche altro personale in sostituzione dei referenti indicati e versano una quota associativa per ogni singolo iscritto, fermo restando che il diritto di partecipare all’assemblea dei soci è riservato esclusivamente

ai nominativi dichiarati all’atto della iscrizione.

L’iscrizione è sottoposta al parere del Comitato Direttivo secondo i criteri indicati all’Art. 3 dello Statuto e può essere revocata dal Comitato stesso.

Il Comitato Direttivo inoltre può definire ed approvare eventuali particolari condizioni di accordo economico con Società, Enti o altri soggetti giuridici interessati a far partecipare un certo numero di propri dipendenti alle attività dell’A.Ri.F..

 

Art. 4 – Versamento delle quote

I Soci sono tenuti al pagamento, in unica soluzione, della quota associativa nei tempi e nei modi stabiliti dal Comitato Direttivo.

Sono Soci le persone la cui domanda di ammissione viene accettata dal Comitato Direttivo e che versano, all’atto dell’ammissione, la quota associativa che verrà annualmente stabilita dall’Assemblea su proposta del Comitato Direttivo.

La quota associativa si riferisce per l’anno solare nella quale è stata versata.

In qualsiasi caso dato da esclusione o recesso, le quote associative non sono rimborsabili, fatto salvo quanto diversamente disposto per legge.

 

Art. 5 – Recesso

La volontà di recedere da socio deve essere comunicata per iscritto al Comitato Direttivo ai sensi dell’Art. 4 dello statuto motivandone le cause.

 

Art. 6 – Sanzioni disciplinari

In caso di comportamenti contrastanti con le finalità dell’A.Ri.F. e di violazioni delle regole previste dallo Statuto e dal Regolamento, portati all’attenzione del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo può deliberare l’espulsione di un socio dalla A.Ri.F..

Le espulsioni verranno comunicate dal Comitato Direttivo al socio per iscritto mediante lettera raccomandata o altro mezzo, anche telematico, ritenuto idoneo.

In caso di espulsione il Socio può ricorrere contro il provvedimento al Collegio dei Probiviri.

La valutazione finale del Collegio dei Probiviri verrà accettata dal Comitato Direttivo e comunicata all’Assemblea.

 

Art. 7 – Copertura assicurativa

A.Ri.F. assicura i propri soci per le attività approvate a norma delle vigenti disposizioni di legge sulle associazioni di volontariato.

L’assicurazione è valida per ogni attività inerente qualsiasi progetto approvato dal Comitato Direttivo.

 

Art. 8 – Rappresentazione dell’associazione all’esterno

In caso di adesione dell’A.Ri.F. ad altre associazioni o forme di queste, il Comitato Direttivo designa il nominativo del socio o dei soci che devono rappresentarla in seno ad esse.

 

Art. 9 – Assemblea generale

L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente o dal Comitato Direttivo, con almeno 15 giorni di anticipo; l'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione di giorno, ora e luogo della riunione e l'elenco degli argomenti all’ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'A.Ri.F. ovvero da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa, che provvederà a nominare fra i Soci presenti un segretario con il compito di redigere il Verbale dell’Assemblea.

Vengono convocati all'Assemblea tutti i Soci che siano in regola con le norme dello Statuto e del Regolamento.

E’ ammessa la presenza all’Assemblea anche di non soci purchè invitati e previo consenso della maggioranza dei soci presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli Soci. In seconda convocazione la deliberazione a maggioranza semplice è valida qualunque sia il numero degli intervenuti con diritto di voto ed in regola con il pagamento delle quote, presenti di persona o per delega scritta.

La mancata approvazione del bilancio consuntivo provoca la immediata decadenza del Comitato Direttivo: in questo caso il Presidente ha l'obbligo di riconvocare entro 60 giorni l'Assemblea generale per provvedere alla elezione del nuovo Comitato Direttivo.

 

Art. 10 – Partecipazione alle riunioni

Tutte le persone investite di cariche sociali, che non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificazione decadono dalle cariche e dovranno essere sostituite con il primo dei non eletti. Non sono rieleggibili per il mandato successivo coloro che durante il triennio precedente non abbiano partecipato ad almeno la metà delle riunioni indette.

 

Art. 11 – Ratifiche del Comitato Direttivo

In prima convocazione le deliberazioni del Comitato Direttivo sono valide con la metà dei voti a favore della mozione più uno, in seconda convocazione sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Le votazioni possono essere, a discrezione del presidente, per alzata di mano oppure a scrutinio segreto.

 

Art. 12 – Attività dell’A.Ri.F.

L’A.Ri.F., compatibilmente con le disponibilità finanziarie in essere, progetta, organizza, realizza nonché promuove attività, studi, ricerche e pubblicazioni – anche on line - di interesse per i Soci e coerenti con le indicazioni riportate nell’art.2 dello Statuto.

Il Comitato Direttivo potrà richiedere una quota di iscrizione all’evento e ricercare sponsor tra soggetti pubblici o privati.

 

Art. 13 – Gruppo di lavoro e responsabile di progetto

Per lo sviluppo e l’esecuzione delle attività, coerenti con le finalità dichiarate nell’art. 2 dello Statuto e all’ Art. 11 del presente Regolamento ed approvate ai sensi dell’Art. 9 dello Statuto, il Comitato Direttivo nomina, fra i Soci maggiormente interessati al progetto stesso e costituenti un Gruppo di lavoro, uno o più Responsabili di progetto, con il compito di fungere da coordinatore ed

organizzatore principale, nonchè referente nei confronti dell’A.Ri.F. e del Comitato Direttivo del progetto stesso.

Le attività possono essere realizzate in collaborazione o convenzione con altri enti pubblici o privati che abbiano finalità e modalità operative affini a quelle dell’A.Ri.F..

Eventuali sospensioni, revoche e cessazioni delle attività di progetto devono essere ratificate dal Comitato Direttivo.

 

Art. 14 – Risorse economiche, fondi e beni comuni

L'A.Ri.F. trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli obiettivi statutari tramite le quote associative, i contributi degli aderenti, i contributi dei privati o degli enti pubblici, i contributi degli organismi internazionali, le donazioni, i lasciti testamentari, i rimborsi derivanti da convenzioni e da entrate derivanti da attività svolte, che costituiscono i fondi

comuni.

Delle entrate derivanti dalle attività svolte, queste possono essere distribuite a rimborso spese ai partecipanti fino ad un massimo dell’ 85%.

Sono beni comuni tutti quei beni mobili o immobili che l'A.Ri.F. acquista o riceve in donazione, utili al raggiungimento dei fini associativi.

Il coordinamento della gestione dei fondi e dei beni comuni è affidato al Comitato Direttivo.

I beni comuni potranno essere affidati in gestione dal Comitato Direttivo a soci che ne risponderanno personalmente in solido. L'uso dovrà rispettare i fini associativi che ne avevano richiesto l'acquisto. Per qualsiasi danno arrecato, l'A.Ri.F. si rifarà sui soci responsabili del bene.

In caso di vendita di beni comuni mobili ed immobili avranno priorità di acquisto i soci dell'A.Ri.F. stessa. Tale vendita dovrà essere deliberata dall’Assemblea e ne dovranno essere informati tutti i Soci.

Nella vendita dei beni immobili, eventualmente posseduti dall'A.Ri.F., avranno altresì priorità di acquisto quegli enti che ne intendono mantenere la destinazione d'uso, secondo i fini associativi che ne avevano reso necessario l'acquisto.

 

Art. 15 – Scioglimento dell’A.Ri.F.

In caso di scioglimento dell’A.Ri.F., i beni comuni sia essi mobili o immobili, e i fondi comuni saranno destinati in beneficenza per sostenere altri enti con fini e scopi consoni allo statuto. I destinatari saranno indicati dal Comitato Direttivo o dal presidente e ratificati per voto unanime dall'assemblea, con donazione all'atto dello scioglimento.

In caso di scioglimento, eventuali debiti contratti dall'A.Ri.F. nei confronti di terzi dovranno essere risarciti attingendo ai fondi comuni. Qualora questi non si rivelino sufficienti, si procederà alla vendita dei beni comuni. Qualora ciò non fosse ancora sufficiente i soci saranno tenuti a rispondere in solido, ai sensi della legislazione in materia.

Eventuali debiti contratti dall'A.Ri.F. nei confronti dei soci, all'atto dello scioglimento dovranno essere condonati dai soci stessi, tramite donazione.

Eventuali crediti nei confronti dell'A.Ri.F., all'atto dello scioglimento, dovranno essere estinti, tramite riscossione, e destinati secondo quanto stabilito per i fondi comuni

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